Prevenzione incendi, le responsabilità del professionista nei controlli

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Per quanto attiene la prevenzione incendi, la normativa di riferimento, il D.P.R. 151/11 e la legge 241/90 (e successive modifiche), indica diversi soggetti (il professionista) ai quali è demandata una determinata responsabilità. Questi sono:

Il titolare dell’impresa (che tra i compiti ha l’obbligo di segnalare l’inizio dell’attività);

Il tecnico abilitato iscritto all’albo professionale (a cui spetta attestare la conformità dell’opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando provinciale dei VV.FF.);

Il tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (elabora e redige le dichiarazioni e le certificazioni relative alla conformità alla norma dei materiali utilizzati.

Pene e sanzioni per il professionista della prevenzione incendi.

Ognuno di essi ha quindi una responsabilità distinta, così come netta è la normativa sui compiti dei professionisti, chiamati infatti ad asseverare, quindi ad “affermare con solennità”, la conformità dell’opera rispetto alla regola tecnica e al progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

In caso di accertamento di situazioni non corrette o non veritiere, l’art. 19 comma 6 della L.241/90 stabilisce – ove il fatto non costituisca più grave reato – che il colpevole è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Tuttavia, a questa norma si aggiunge anche il codice penale che all’art. 483 (falsità ideologica in atto pubblico), stabilisce una pena detentiva fino a due anni, mentre l’art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati) parla di pena reclisiva fino ad un anno e multa da 51 a 516 euro.

In caso di falsi materiali (art. 482 c.p.) si applicano le pene contenute negli articoli 476, 477 e 478 del codice penale (da sei mesi a dieci anni), ma ridotte di un terzo.

Quanto alla responsabilità del professionista in campo civile, si ricorda che sono applicabili l’art. 2043 c.c. in tema di risarcimento per affetto illecito oltre alla responsabilità contrattuale nei confronti del titolare dell’impresa per inadempimento contrattuale ex art. 1218 e 1176 c.c.