Edifici sotto tutela, la Linea Guida aiuta nella progettazione antincendio

 In Post formats

Nella progettazione della sicurezza antincendio per gli edifici sotto tutela e destinati ad ospitare attività aperte al pubblico bisogna tener conto delle linee guida emanate nello scorso autunno dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico, un supporto fondamentale per rispettare le esigenze di salvaguardia non solo delle persone che visitano l’edificio, ma anche quelle dell’edificio stesso e di ciò che contiene.

Già qualche giorno fa ci eravamo occupati dell’utilizzo delle vernici ignifughe quale presidio passivo antincendio all’interno dei musei. In generale, le stesse considerazioni tecniche possono essere adottate anche per gli edifici sotto tutela. Per questi è poi necessario tenere in considerazione il loro valore storico, quel concetto di “memoria” da rispettare, non solo con un “riuso” sapiente, ma anche con una progettazione tecnica adeguata.

Così, il Legislatore ha cercato di tradurre in norme questo concetto, introducendo la caratteristica dell’”irripetibilità del manufatto”, così da indurre a prevedere il rispetto dei vincoli culturali anche per quanto riguarda la progettazione antincendio.

Una complicazione, certo, che però le linee guida possono aiutare a superare perché prevede al suo interno una casistica di situazioni pratiche a cui attingere nella progettazione. Ad esempio, sono indicate soluzioni tecniche in caso di:

  • insufficienza della classe di resistenza al fuoco dell’edificio;
  • compartimentazione protetta non realizzabile;
  • misure aggiuntive per difformità nell’altezza delle vie di esodo orizzontali;
  • misure aggiuntive per difformità di altezza e pedata degli scalini, dimensioni dei pianerottoli e lunghezza della rampa di scale.

Gli strumenti per gli edifici sotto tutela

Ci sono quindi casi in cui no sarà possibile applicare tout-court  il Codice di Prevenzione, così la Linea Guida permette di mettere a punto un piano antincendio regolare ma comune adatto al bene da tutelare. Ove non sia possibile, infatti, applicare la regola tecnica, la Linea Guida indica di procedere come segue:

  • individuazione dei pericoli di incendio;
  • individuazione delle attività che si svolgono nell’edificio;
  • individuazione dei beni tutelati presenti nell’edificio;
  • identificazione del numero e delle caratteristiche degli occupanti l’edificio;
  • classificazione del livello di rischio incendio tramite i profili di rischio R(vita) e R(beni) (caratteristico della specifica attività, del tipo di occupanti e di edificio/bene tutelato).

L’individuazione delle attività scaturisce dall’allegato al D.P.R.151/2011 e, anche dalla maggiore o minore pericolosità definita con le categorie A, B, C in base al rischio riconosciuto. A queste si associa anche l’indicatore che tiene conto della velocità di propagazione dell’incendio dedotta dal Codice.

Per quanto riguarda la fase di individuazione dei beni culturali presenti nell’edificio occorre prevedere la possibilità che, in caso d’incendio, possano subire danneggiamenti o che possano essere messi in sicurezza trasferendoli in altro luogo. Il documento di valutazione dei rischi dovrà quindi contenere informazioni relative ai seguenti elementi:

  • numero complessivo dei beni, dislocazione nell’edificio e collocazione dei singoli beni specificando anche se sono collocati in luoghi o dispositivi protetti:
  • tipologie e qualora facciano parte di una serie anche l’individuazione della serie;
  • dimensioni e stima del peso dei singoli beni:
  • tipo di supporto dei beni movibili e delle strutture di sostegno dei dipinti su tavola;
  • condizioni di movibilità dei singoli beni;
  • specifiche sui tipi di appoggio e/o ancoraggio, su dispositivi ed attrezzature necessarie per l’allontanamento dei beni in sicurezza e per il loro trasporto;
  • motivi ostativi alla rimozione;

Con questo procedimento si definisce il profilo di rischio per la vita nell’edificio tutelato correlato all’attività in esso effettivamente svolta. Invece, come precisato dal Codice il profilo di rischio per i beni è pari a 2 per gli edifici tutelati, elevato a 4 nel caso in cui essi abbiano anche una funzione strategica. Perciò, la Linea Guida indica una serie di misure aggiuntive come:

  • attuare norme comportamentali e azioni formative e informative per compensare le misure antincendio che non possono essere applicate;
  • attuare il “Piano di Limitazione dei Danni”;

Quest’ultimo è un documento in cui sono elencate tutte le azioni che devono essere messe in pratica per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati quando si sviluppa un incendio o quando, esso stesso, viene rilevato e segnalato.

Per saperne di più: Linea guida per la Valutazione dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,