Prevenzione incendi nelle strutture ospedaliere

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La difficile attuazione della normativa per la prevenzione incendi nelle strutture ospedaliere

Le strutture ospedaliere hanno per loro natura caratteristiche peculiari che non poco hanno influito sulla possibilità di attuazione della normativa per la prevenzione incendi.

Ripercorrendo rapidamente gli ultimi 15 anni nella normativa del settore ci rendiamo conto di quante criticità abbia affrontato e debba affrontare il cammino verso la sicurezza delle strutture sanitarie.

Regolate dal decreto Ministeriale del 18/09/2002 che determinava caratteristiche e requisiti per la prevenzione incendi da rispettare in fase di progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture ospedaliere e sanitarie, con una rosa d’interventi da portare a compimento per la messa in regola entro il 2007, la necessaria costatazione fu l’impossibilità per la maggior parte delle strutture di conseguire l’attuale SCIA, il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del fuoco.

Con l’intento dunque di aggirare e risolvere gli ostacoli attuativi incontrati dal decreto del 2002, il legislatore è intervenuto con il decreto Ministeriale del 2015 (D.M.19/03/2015), apportando sostanziali modifiche alla normativa precedente e prevedendo un piano attuativo a scaglioni articolato in ben nove anni.

Prevenzione incendi nelle strutture ospedaliere le principali caratteristiche del decreto 2015

Il decreto Ministeriale 2015 cambia l’impostazione della normativa per la prevenzione incendi nelle strutture ospedaliere e sanitarie che prima di ogni cosa è comunicata e descritta come un insieme di comportamenti condivisi, votati alla maggiore responsabilità di ognuno.

Introduce quindi nuove procedure in ambito lavorativo riassunte nel sistema di gestione per la scurezza antincendio, con l’istituzione di una figura professionale non prevista dalla precedente normativa, quella del Responsabile della Sicurezza Antincendio, RSA.

Il Responsabile della Sicurezza Antincendio è un incarico che può essere ricoperto esclusivamente da un professionista certificato in base al D.M Interno 5/8/2011; il ruolo ricoperto prevede compiti di pianificazione, coordinamento e verifica delle diverse fasi di adeguamento della struttura ai requisiti antincendio.

A tal fine il Responsabile della Sicurezza antincendio redige e firma il documento di strategico della sicurezza antincendio della struttura nel quale dovrà esplicitare:

  • Gli interventi previsti secondo le scadenze della normativa.
  • Le maggiori fonti di rischio presenti all’interno della struttura.
  • Il sistema di controllo messo in atto per la prevenzione, la verifica del rispetto dei divieti e il rispetto delle misure di sicurezza introdotte nelle diverse fasi di adeguamento della struttura.
  • Il piano per la gestione delle fasi di emergenza
  • L’organigramma del personale e il piano per la formazione specifica delle figure preposte al settore antincendio, inclusi i responsabili della gestione dell’emergenza.

Definisce numericamente una squadra antincendio di comparto, incaricata del primissimo intervento e formata da personale sanitario e non. Introduce, inoltre, la squadra antincendio dedicata, formata esclusivamente da personale specializzato sottoposto a opportuna formazione certificata. La squadra dedicata è chiamata a intervenire in caso d’incendio ma anche a scopo preventivo per verificare impianti e misure di sicurezza, un algoritmo ne definisce il numero sulla base delle caratteristiche della struttura.

Prevedendo un sistema di attuazione dei requisiti con cadenze temporali, il decreto Ministeriale 2015 consente una chiara ripartizione economica delle spese da destinare alla sicurezza antincendio e introduce la SCIA ad efficacia temporale costante.

L’obiettivo del nuovo decreto Ministeriale è senza dubbio quello di garantire la massima sicurezza dei pazienti e degli addetti quotidianamente presenti in questa tipologia di stabili. Per raggiungerlo appare indispensabile rendere attuabili gli interventi necessari al rispetto delle normativa per la prevenzione incendi nelle strutture ospedaliere e sanitarie, risolvendo le maggiori difficoltà con le quali si è scontrato il precedente decreto del 2002, (laddove per attuabili s’intende concretamente realizzabili ed economicamente sostenibili).

Chi rientra nel campo di applicazione del decreto Legislativo 2015

Il decreto 2015 riguarda:

  • Le strutture ospedaliere e assimilabili già esistenti al momento dell’entrata in vigore del precedente decreto del 2002 e non in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi.
  • Le strutture dedicate a prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di dimensioni comprese fra 500 e 1000 mq, già in essere al momento dell’entrata in vigore del precedente decreto del 2002.
  • Le strutture dedicate a prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di dimensioni superiori ai 1000 mq, esistenti all’entrata in vigore del decreto del 2015.
  • Le strutture in possesso di un progetto approvato dai VVF in data antecedente al 2002

Prevenzione incendi nelle strutture ospedaliere e sanitarie: la prima tappa e la prossima scadenza del decreto Ministeriale del 2015

Ad aprile dello scorso anno ( il 24/04/2016) scadevano i termini per la presentazione dell’esame-progetto degli interventi necessari all’adeguamento antincendio delle strutture con la relativa presentazione della SCIA per i primi interventi in calendario.

E se l’attuazione del primo gruppo di provvedimenti non è parsa una montagna impossibile da scalare, poiché riguardava:

Aree ed impianti a rischio specifico

  • Depositi di sostanze infiammabili
  • Distribuzione dei gas combustibili
  • Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
  • Impianti elettrici
  • Mezzi antincendio di protezione attiva – Estintori
  • Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
  • Procedure da attuare in caso di incendio
  • Informazione e formazione
  • Segnaletica di sicurezza
  • Istruzioni di sicurezza

a impensierire maggiormente è la seconda scadenza che prevede entro il 24/04/2018 l’attuazione di interventi che promettono una maggiore difficoltà di realizzazione.

  • distanze sicurezza
  • destinazione d’uso per locali interrati e radiogeni
  • impianti e servizi tecnologici a regola d’arte
  • locali materiali combustibili non > 10 mq
  • locali materiali combustibili non > 50 mq
  • locali materiali combustibili non > 500 mq
  • laboratori analisi
  • impianti rivelazione, segnalazione e allarme.

In particolare a destare non poca preoccupazione è la possibilità di adeguare le strutture ai requisiti di resistenza al fuoco richiesti dalla normativa e rispettare la conformità nelle dimensioni delle vie di esodo e nell’installazione dei dispositivi di controllo del fumo e del calore.

Non ci resta che aspettare.

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