Classificazione di reazione al fuoco dei materiali: la normativa

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Decreto Ministeriale del 26/06/84: classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Torniamo a parlare di normative per occuparci della classificazione di reazione al fuoco dei materiali per la prevenzione incendi, secondo il Decreto Min 26/06/84.

La normativa fornisce prima di tutto una definizione dei termini, dalla quale è opportuno partire.

Definisce Materiale il componente che partecipa al processo di combustione in funzione delle propria natura chimica e delle condizioni di messa in opera.

Intende con Reazione al fuoco lo specifico comportamento inteso come partecipazione di un materiale combustibile in presenza di fuoco.

Proprio sulla base della Reazione al fuoco, ai materiali vengono assegnate le classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ad indicare il grado differente di partecipazione alla combustione. La classe 0 è assegnata ai materiali non combustibili.

Per omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi si fa riferimento alle procedure specifiche, tecnico-amministrative mediante le quali viene testato un prototipo di materiale. Tramite le prove sul prototipo viene assegnata la classe di reazione al fuoco e conseguentemente rilasciata dal Ministero dell’interno l’autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso che precede, l’immissione del materiale sul mercato.

Il Certificato di Prova è il rapporto redatto dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno (C.S.E.), o da un altro Laboratorio autorizzato dal Ministero che certifica l’attribuzione della classe di reazione al fuoco del materiale sottoposto a esame.

Il Marchio di Conformità è quell’indicazione apposta sul materiale in modo permanente e indelebile che riporta specifici dati: nome del produttore; anno di produzione; classe di reazione al fuoco; estremi dell’omologazione.

La Dichiarazione di Conformità è la dichiarazione del produttore del materiale attestante la conformità del materiale in questione rispetto al prototipo testato. Riporta gli estremi dell’omologazione.

Con Campionatura Testimone ci si riferisce ad un materiale opportunamente contrassegnato e depositato presso il Centro di riferimento del Ministero dell’Interno, per consentire l’esecuzione delle prove per la classificazione. La campionatura, trascorsi 5 anni dall’ottenuta omologazione del materiale, può essere eliminata.

Quali sono i metodi di prova sui materiali

Di seguito riportiamo i metodi di prova prescritti dalla normativa per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali:

  • ISO/DIS 1182.1 – Materiali da costruzione – Prova di non combustibilità.
  • CSE RE 1/75/A – Reazione al fuoco dei materiali sospesi e suscettibili di essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce.
  • CSE RE 2/75/A – Reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma su una sola faccia.
  • CSE RE 3/77 – Reazione al fuoco dei materiali sottoposti alla azione di una fiamma d’innesco in presenza di calore radiante.
  • CSE RE 4/83 – Reazione al fuoco dei mobili imbottiti sottoposti all’azione di una piccola fiamma.

Rimandiamo al testo integrale della normativa per la visione degli allegati di riferimento (A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5) e per i metodi di preparazione dei materiali per le prove di accertamento in merito alla reazione al fuoco.

Omologazione di un materiale

Il produttore che voglia ottenere l’omologazione di un materiale deve inoltrare regolare richiesta al Ministero dell’Interno, allegando la scheda tecnica e il certificato di prova del materiale. Valutata la documentazione, il Ministero dell’Interno rilascia entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, l’autorizzazione alla riproduzione del prototipo, prima dell’immissione dello stesso sul mercato.

L’intestatario dell’omologazione è riconosciuto come responsabile civile e penale della conformità del materiale rispetto al prototipo omologato. Sui materiali deve essere apposto il marchio di conformità.

La durata dell’omologazione è di 5 anni, trascorsi i quali, si può procedere al rinnovo, previa presentazione della domanda da parte del produttore. Il rinnovo non richiede la ripetizione delle prove a meno di intervenute modifiche sui test nell’arco temporale trascorso. L’omologazione decade automaticamente qualora il materiale subisca una qualsiasi variazione o nel caso in cui intervenga una modifica normativa in merito alla classificazione. In tal caso il legislatore chiarirà tempi e modi di smaltimento delle scorte.

Il Ministero revoca l’omologazione se, a seguito di accertamenti compiuti sul materiale, emerga un’errata attribuzione della classe di reazione al fuoco o una difformità del materiale rispetto al prototipo.

Sulla Gazzetta Ufficiale il Ministero dell’Interno pubblica ciclicamente l’elenco aggiornato dei materiali omologati.

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