Condomini, nuovo piano per la sicurezza antincendio

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Il 6 maggio 2019 scatta l’obbligo per tutti i condomini con “altezza antincendi” superiore ai 12 metri di dotarsi di un piano per la sicurezza antincendio. Lo prevede il decreto del 25 gennaio 2019 del ministero dell’Interno “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2019. Gli amministratori di condominio hanno un anno di tempo per elaborare il piano per la sicurezza antincendio, che i condòmini sono tenuti a osservare.

L’“altezza antincendi” non è l’altezza effettiva dell’edificio. È un parametro di rischio relativo all’“altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”. Il nuovo decreto si applica sia agli edifici di nuova costruzione sia a quelli esistenti. Questi ultimi, però, avranno scadenze diverse, in particolare:

  • due anni a partire dal 6 maggio 2019 “per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza”;
  • un anno “per le restanti disposizioni”.

Il piano per la sicurezza antincendio degli edifici civili con “altezza antincendi” da 12 a 24 metri deve indicare i comportamenti da tenere non solo in caso di emergenza, ma nel quotidiano per non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione. Un foglio informativo deve riportare divieti e precauzioni, i numeri di telefono dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio. Gli obblighi sono progressivamente più stringenti per gli edifici oltre i 24 metri di “altezza antincendi”.

Il decreto contiene inoltre nuove indicazioni per la sicurezza delle facciate, che si applicano agli edifici di nuova realizzazione e a quelli in cui siano previsti interventi per il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% del totale. Tali indicazioni sono volte, da una parte, a evitare la propagazione di incendi nati all’interno o all’esterno degli edifici e, dall’altra, a limitare che, in caso di incendio, si verifichino cadute di parti della facciata.

Le disposizioni fanno infatti seguito all’incendio della Grenfell Tower avvenuto a Londra il 14 giugno 2017 in cui persero la vita 72 persone. Accorgimenti di tipo gestionale e una buona scelta dei materiali avrebbero potuto evitare un così alto tributo di vite umane.

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